Statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GINEVRASSOCIAZIONE"
Art 1 - Denominazione
E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione di volontariato (ONLUS), senza fini di lucro, ai sensi dell'Art.8 della legge 266/91, legge regionale 1/2008, DGR n.4331 del 26.10.2012, D.lgs 460/1997, denominata:
GINEVRASSOCIAZIONE
In ricordo di “Ginevra”, Bulldog Inglese (2008-2015). Morta tragicamente.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni, nel rispetto e nei limiti delle Leggi Statali e Regionali in materia di Associazioni di volontariato.
Art 2 - Sede legale
L'Associazione ha sede legale in Mantova, via Corridoni, 40.
Potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, senza che ciò comporti modifica dello Statuto, sia in Italia che all'estero, uffici, sedi secondarie, dipendenze provinciali e regionali ed altri centri in genere, comunque collegati e dipendenti dalla sede legale.
Art 3 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art 4 – Scopo
L'Associazione ha come fine istituzionale quello di:
- diffondere i valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, difendendo anche la biodiversità e gli ecosistemi nella consapevolezza che la salvaguardia di una specie deve rientrare in una cultura protezionistica globale; la loro protezione; la difesa e la conservazione dell'ambiente
- promuovere la cultura del rispetto degli Animali e dei loro diritti, promuovere campagne di microchip, di vaccinazioni, di corretta alimentazione animale, di tolleranza tra Animali e Uomini. Tutelare il diritto degli Animali ad essere curati, ad avere corrette cure veterinarie valide ed efficaci, sorvegliare affinché tali cure siano le migliori scelte, non a scopo lucrativo. Investigare ed intervenire sulle scelte di cure e terapie veterinarie affinché non si rivelino sbagliate o dubbiose. Nel caso di maltrattamenti, intervenire coinvolgendo le Autorità competenti a sequestrare l'Animale ed impegnarsi a trovare per loro un luogo adatto dove poter vivere
- sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del randagismo. Instaurare una concreta collaborazione tra le altre Associazioni che perseguono scopi analoghi a questi. Tale coordinamento mira a promuovere la reciproca solidarietà nell'interesse degli scopi comuni e del loro perseguimento
- combattere ogni forma di sfruttamento e violenza sugli Animali. Promuovere ed attuare iniziative di difesa zoofila svolgendo campagne di sensibilizzazione ed informazione e, quando necessario, promuovendo azioni legali a difesa e tutela del benessere degli Animali
- gestione di canili, cliniche veterinarie, servizi di soccorso e trasporto di Animali sia con automezzi attrezzati che senza
- servizi di controllo e monitoraggio di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici e di cura per Animali.
L’Associazione potrà promuovere eventi-incontri, forum, ecc. al fine di diffondere la cultura del rispetto e dei diritti degli animali . Potrà creare e gestire mezzi di comunicazione cartacei, on line, e quant’altro utile. Potrà costituire una rete di servizi a disposizione dei soci, formata da professionisti di vario genere come veterinari, legali, psicologi, esperti vari. Potrà inoltre fare azioni Legali e costituirsi parte civile. Collaborare con Enti Pubblici, ASL, Università ecc…
L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna e necessaria per il conseguimento dello scopo associativo, comprese:
- la compravendita e permuta di beni immobili e mobili registrati
- la stipulazione di contratti di mutuo e la concessione di pegno ed ipoteca relativamente a beni associativi, lasciti ed eredità
L'Associazione, che non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dalle disposizioni del Codice Civile, anche dalle disposizioni del DPR 917 del 22/12/86 art.87 e 108.
Art 5- Patrimonio e Entrate
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi ipotizzabile titolo quali donazioni, eredità, legati, contributi, ecc.
Le Entrate sono costituite da:
- quote associative
- proventi derivanti dalla attività della Associazione
- contributi privati e dello Stato Enti pubblici finalizzati agli scopi statutari
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive, che avranno comunque carattere marginale.
Art 6 - Quote
L'importo della quota associativa annuale è stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota, che dovrà essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo stesso, non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale. La quota non è trasmissibile a terzi, né per successione né per atto tra vivi. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.
Art 7 - Associati
Possono aderire all'Associazione, acquistando la qualifica di associato, tutte le persone che condividano e dimostrino interesse verso le finalità dell'Associazione.
La qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, domanda che dovrà essere presentata allo stesso Consiglio. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, non potendo essere richiesta nè accettata per un periodo di tempo limitato. E' comunque facoltà dell'Associato di recedere mediante dimissioni presentate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio. Gli associati che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota annuale. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea in occasione della prima riunione successiva all'esclusione e portata a conoscenza dell'Associato. Le domande di ammissione e dimissioni degli associati e le delibere del Consiglio Direttivo di accettazione e/o rifiuto, nonché quelle di esclusione, devono essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata.
Art 8 - Categorie di associati
Gli Associati si distinguono in:
1) fondatori
2) ordinari
3) sostenitori
4) onorari.
I Fondatori, Ordinari e Sostenitori versano annualmente le rispettive quote determinate dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esonerati dal versamento della quota gli Onorari.
- Associati Fondatori sono quelli che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.
- Associati Ordinari e Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed ogni altro Ente (anche non riconosciuto) la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche dovranno essere rappresentate da una persona fisica appositamente designata.
- Associati Onorari sono le persone fisiche o giuridiche di particolare fama negli ambienti medici, culturali, economici, amministrativi, sportivi della città in cui ha sede l'Associazione o di altre città che contribuiscono in modo rilevante allo sviluppo dell'Associazione e quindi al raggiungimento dello scopo. Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero massimo degli Associati Onorari e la nomina degli stessi.
Art 9 - Diritti degli associati
Tutti gli Associati hanno il diritto di:
- prendere visione della copia integrale del presente Statuto (e suoi aggiornamenti) e degli eventuali Regolamenti
- partecipare a tutte le attività associative
- essere informati periodicamente sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione
- usufruire dei servizi dell'Associazione.
Gli organi direttivi dell'Associazione declinano ogni responsabilità per infortuni, incidenti o danni arrecati in qualsiasi maniera a persone o cose a carico degli Associati o di terzi, nella sede legale o in qualunque altro luogo, in occasione di attività dell'Associazione.
Art 10 - Doveri degli associati
Tutti gli Associati hanno il dovere di:
- osservare tutte le norme contenute nello Statuto vigente e negli eventuali Regolamenti
- comportarsi nei confronti degli organi direttivi dell'Associazione e degli altri Associati, nonché dei terzi in generale che vengano in contatto con l'Associazione, secondo i principi della correttezza e buona fede
- versare puntualmente le quote associative nei termini, importi e modalità via via stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art 11 - Gratuità dell'attività degli associati
L'attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Agli Associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata e solamente se autorizzate dal Presidente.
Art 12 - Perdita della qualità di associato
La qualità di Associato si perde per:
- decesso della persona fisica
- scioglimento o altre procedure estintive della persona giuridica
- mancato versamento della quota associativa, trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito
- dimissioni
- esclusione.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L'esclusione, che deriva da comportamenti in violazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea in occasione della prima convocazione successiva. Prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono attribuiti almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, consentendogli la facoltà di replica. Gli associati dimissionari, esclusi o comunque che cessino di appartenere all'Associazione non possono in nessun caso chiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art 13 - Organi dell'associazione
A) l'assemblea degli associati
B) il consiglio direttivo
C) il presidente del consiglio direttivo
D) il vicepresidente
E) il segretario/consigliere
F) i revisori e i probi viri (se previsti)
Art 14 - Assemblea degli associati
L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in qualsiasi altro luogo stabilito dal Presidente, almeno una volta l'anno. L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
- determinazione degli indirizzi, programmi e direttive generali dell'Associazione per la realizzazione dello scopo
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo (se scaduti i termini)
- ratifica di delibere di esclusione di associati fatte dal Consiglio Direttivo
- approvazione e modifiche di Regolamenti interni
- modifiche dello Statuto
- scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori
- tutto quant'altro a lei demandato per Legge o quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dagli associati che, nel numero minimo di cui appresso, ne hanno richiesta la convocazione.
Art 15 - Convocazione dell'assemblea
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Le convocazioni agli Associati devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, FAX o E-MAIL agli indirizzi risultanti da apposito libro degli associati. Gli avvisi devono pervenire agli associati entro una data che sia precedente di almeno quindici giorni a quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:
- il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
- il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta che può essere conferita esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può rappresentare per delega non più di 1 (uno) associato assente. Le deleghe vengono verificate, ritirate e conservate nella documentazione dell'Associazione a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o del Segretario dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal Segretario.
Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro.
Art 16 - Quorum costitutivi e deliberativi
In prima convocazione:
- l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare con la presenza, in proprio o a mezzo deleghe, della metà più uno degli Associati.
In seconda convocazione:
- l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
Art 17 - Il consiglio direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri, nominati per la prima volta dagli associati esclusivamente soci Fondatori in sede di costituzione, in seguito dall'Assemblea.
I componenti del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni più altri 5 (cinque) anni con rinnovo automatico ovvero 2 (due) mandati a partire dalla data della rispettiva nomina. Alla decadenza per decorso del termine, sono rieleggibili e i soci Fondatori avranno diritto alla nomina di due Consiglieri su tre. I membri del Consiglio hanno eventualmente diritto ad una adeguata copertura assicurativa a tutela dei rischi di qualsiasi natura, legati esclusivamente alla loro attività a favore della Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
Art 18- Riunioni del consiglio direttivo
Il Consiglio può riunirsi presso la sede legale dell'Associazione oppure presso altra sede indicata dal Presidente, ogni 3 (tre) mesi se necessario oppure per effettiva necessità. La convocazione è fatta dal Presidente su sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione (da inviarsi a mano, a mezzo posta, fax o e-mail o altro) deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e agli stessi inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere la data e l'ora fissate per la riunione, nonché l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari commissioni composte da Associati e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità professionali connesse alle finalità dell'Associazione.
Art 19 - Poteri del consiglio direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, al Consiglio spettano le seguenti funzioni:
- elezione al proprio interno del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario
- gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto
- accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione o il rifiuto motivato delle stesse
- predisposizione annuale del bilancio-rendiconto
- determinazione dell'importo annuale delle quote associative
- conferimento della qualifica di Associato ONORARIO.
Art 20 - Decadenza e cessazione dei consiglieri
Nel caso di cessazione per qualunque motivo di un Consigliere, il Presidente fa luogo alla cooptazione tra gli associati. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli associati, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo degli altri Consiglieri. In caso di cessazione per qualunque motivo, compreso il decesso, del Presidente stesso, il Consigliere cooptato sarà scelto tra i Soci Fondatori.
Art 21 – Il Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta. Dura in carica 5 (cinque) anni con rinnovo automatico di altri 5 (cinque) anni (2 mandati) ed è rieleggibile. Il Presidente è il legale rappresentante e rappresenta l’Associazione verso i terzi in ogni genere di rapporto. In particolare, al Presidente spettano le seguenti funzioni:
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati
- curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio coadiuvato dal Segretario
- assumere i provvedimenti indispensabili al funzionamento dell’Associazione
- elabora e definisce le linee strategiche e programmatiche dell'Associazione, ne indica le priorità in un quadro di medio e lungo periodo e ne cura e verifica l’attuazione
- predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione
- nomina consulenti e affida incarichi su specifiche materie di competenza Art. 4
- nomina, in caso di opportunità, Commissioni o Gruppi di Lavoro ad hoc, con un mandato specifico e limitato nel tempo su determinate materie nelle aree di competenza Art.4
- esercita il controllo sull’attività economica e finanziaria dell'Associazione
- stabilisce le linee-guida relative all’assunzione di eventuale personale dipendente e conferisce eventuali deleghe
- intraprende relazioni e iniziative per il coinvolgimento e il sostegno del mondo istituzionale, della cultura, dei media e di tutte le realtà significative della società italiana, alla missione e alle attività della Associazione, in linea con le priorità strategiche nonché con gli obiettivi di essa a garanzia dell’attuazione della mission dell’Associazione
- provvede al monitoraggio e valuta la propria attività al fine di migliorarne l’efficacia
- rappresenta l'Associazione nei rapporti istituzionali d’alto livello tra lo stesso e le autorità pubbliche e private
- concede, i patrocini a livello nazionale sulla base degli indirizzi dell'Associazione.
ART. 22 - Il Segretario
La carica del segretario e' rivestita dal Consigliere del Consiglio Direttivo. Ad Esso sono affidati i seguenti compiti:
- tenuta e aggiornamento del Registro degli associati
- redazione e conservazione dei verbali di riunione degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo)
- tenuta dei registri di contabilità e conservazione della documentazione relativa
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art 23 - Esercizi
Gli esercizi finanziari dell'Associazione iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art 24 - Rendiconto
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto consuntivo. Tale rendiconto, da redigersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo dovrà essere debitamente conservato presso la sede legale a cura del Consiglio Direttivo.
Art 25 - Divieto di distribuzione
All'Assemblea è vietato, finché dura l'Associazione, distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e comunque qualunque somma di denaro, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla Legge.
Art 26 - Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica dello Statuto presentate dagli Associati, saranno vagliate dal Presidente e se ritenute da lui opportune e/o valide, presentate in C.D.A. ed eventualmente poi in Assemblea.
Art 27 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri designati dal Presidente dell'Associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio scioglimento per qualunque causa. Foro competente per qualsiasi controversia, sarà il Foro di Mantova.
Art 28 - Rinvio
Per quanto qui non previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.